services & FAQ
i nostri servizi e domande frequenti
Specializzati in viaggi fotografici di gruppo ma non solo!
Da anni offriamo ai nostri clienti il supporto e competenza per la pianificazioni di viaggi a misura
Visti e permessi
Prepariamo visti e permessi d’ingresso per la maggior parte dei paesi al mondo.
Biglietteria aerea
Negli anni abbiamo acquisito una certa esperienza con le compagnie aeree. Anche sulle destinazioni più difficili sappiamo trovare il volo che può fare al tuo caso.
Coperture sanitarie
Siamo rivenditori delle maggiori compagnie assicurative specializzate in viaggi. Possiamo consigliare la polizza più adatta alle tue esigenze e ti saremo di supporto in caso di apertura sinistro.
Tour personalizzati
Vuoi organizzare un viaggio fotografico a misura delle tue esigenze? Avrai a disposizione un operatore che ti seguirà nella realizzazione del tuo viaggio da sogno, senza tralasciare nessun particolare.
Last Minute
Può capitare che in un viaggio di gruppo si liberi un posto, mettiti in lista d’attesa!
Autonoleggio
Cerchi un’auto a noleggio ma hai bisogno di avere le idee più chiare sulla franchigia e sulle coperture assicurative? Non lasciare tutto al caso, possiamo aiutarti a partire senza pensieri.
FAQ
E’ semplicissimo, basterà creare un account in pochi secondi, scegliere il viaggio e seguire le indicazioni per la prenotazione.
Ti verrà chiesto il pagamento di un acconto e successivamente verrai contattato dal nostro personale.
- Se lo stato del viaggio è “in attesa di conferma” bisognerà attendere qualche tempo prima di ricevere i documenti di viaggio.
- Se lo stato del viaggio è “Partenza confermata” nei giorni successivi alla prenotazione verrai contattato per definire nel dettaglio i voli, le assicurazioni ed eventuali richieste personali.
Da oggi puoi prenotare il viaggio ed essere libero di cancellare la tua iscrizione senza alcuna penale sino a viaggio confermato.
Ti basterà mandare una semplice email e riceverai il rimborso in 48 ore!
Confermeremo il tour solo se ci saranno le garanzie e le certezze di svolgere il viaggio in totale sicurezza e tranquillità.
E’ possibile inoltre dilazionare i pagamenti senza alcun rincaro ma il cliente dovrà rispettare i le date di pagamento. E’ possibile scegliere pagamenti sino ad un massimo di 6 rate ma il saldo non potrà avvenire dopo ai 30gg dalla partenza del tour.
Attenzione! La data indicata per il pagamento del saldo sarà da aggiornare!
In moltissimi casi possiamo procedere con l’iscrizione al viaggio e l’acquisto della prenotazione aerea anche senza un documento valido.
Ovviamente dovrai essere in possesso del documento prima della partenza.
Contattaci e esponi il problema, sicuramente troveremo una soluzione.
Lo status del viaggio potrà essere:
- In attesa di conferma
- Partenza confermata
- Iscrizioni chiuse o Sold-out
Finché il viaggio sarà da confermare sarà possibile recedere senza alcuna penale, dopo questa fase il viaggio sarà confermato e previa nostra comunicazione, il cliente potrà decidere se accettare e confermare la sua partecipazione o annullare la prenotazione.
Quando il tour sarà confermato saranno applicate le condizioni di penale (trovi le informazioni a riguardo nella pagina del viaggio) che potranno essere coperte da un’assicurazione annullamento (opzionale) che coprirà il viaggiatore in caso di recesso per giusta causa.
Maggiori informazioni sulle polizze assicurative saranno possibili al momento della conferma del viaggio nella sezione privata del “mio account”.
Potrai pagare il viaggio tramite bonifico bancario o con moltissimi altri sistemi di pagamento come la carta di credito o debito.
Il costo del viaggio verrà frazionato il più possibile venendo incontro alle tue esigenze senza costi aggiunti. In alcuni casi per le iscrizioni effettuate con largo anticipo è possibile il pagamento rateale mensile, sempre senza costi aggiuntivi.
Se il viaggio non è ancora stato confermato la tua cancellazione non avrà ne costi ne penali e la caparra ti sarà stornata sulle tue coordinate bancarie.
Se la tua iscrizione al viaggio è già stata confermata la cancellazione potrebbe avere delle penali. Nel contratto di viaggio troverai sempre i riferimenti sulla penale di recesso e se hai stipulato una “Polizza assicurativa annullamento” la penale sarà rimborsata dall’assicurazione.
Tutti i viaggi che proponiamo sono coperti da assicurazione sanitaria con massimali adeguati al luogo di destinazione.
Qualora ci fosse qualche problema di salute durante il viaggio le tue spese mediche saranno rimborsate, riceverai assistenza da personale parlante italiano e nei casi più gravi sarà possibile un rimpatrio per affrontare le cure in Italia o essere avvicinato ai parenti.
Dopo aver effettuato la prenotazione e versato il primo acconto, verrai contattato per la scelta del volo più adatto alle tue esigenze.
Potrai scegliere fra vari aeroporti di partenza ma siamo sempre a disposizione per personalizzare il più possibile seguendo le tue richieste.
La scelta del volo e la sua prenotazione avverrà solo quando il viaggio sarà confermato.
In alcuni pacchetti viaggio il volo è incluso e il cliente potrà scegliere da quale aeroporto partire. Alle volte è richiesto un piccolo supplemento di qualche decina di euro.
La prenotazione aerea sarà gestita dal nostro tour operator anche in caso di cancellazione del volo, richiesta rimborso, cambio orario, ecc..
Nel caso il cliente voglia acquistarsi il volo in autonomia lo potrà fare solamente a viaggio confermato e non prima! L’azienda non si potrà ritenere responsabile in alcun modo per prenotazioni aeree non emesse dalla propria biglietteria.
Non sei obbligato ad usufruire dei voli inclusi nel pacchetto viaggio, il nostro personale si occuperà di stornare il costo del volo previsto e stanziato nella quota e potrai acquistare il volo in autonomia.
Sarà tuo dovere procedere all’acquisto del Tkt del volo solamente dopo aver ricevuto il via libera da parte del nostro Staff, e non prima!
Se non vorrai usufruire del volo da noi proposto devi sapere che:
Il costo del volo non potrà essere incluso nell’assicurazione annullamento, quindi non sarà rimborsabile in caso di recesso.
In caso di cancellazione o modifica del volo, sarà il cliente che dovrà trovare una soluzione contattando la compagnia aerea, tenendo presente di gli orari di incontro con il gruppo. L’attesa del gruppo non potrà essere superiore alle 2 ore, quindi consigliamo di arrivare in anticipo.
Se ci fossero ritardi rispetto al operativo voli iniziale e questo fosse superiore alle 2 ore rispetto all’orario di appuntamento, saranno a carico del cliente tutte le spese di eventuali trasferimenti e pernotti non previsti dal programma. Infatti il cliente dovrà raggiungere in autonomia il resto del gruppo per proseguire il viaggio.
Nella maggior parte dei viaggi di gruppo che organizziamo includiamo anche la prenotazione e la gestione aerea. La nostra esperienza maturata negli anni su queste tipologie di viaggio e su queste destinazioni ci permette di scegliere il volo migliore per assicurare la riuscita del viaggio stesso. Alcune volte la durata degli scali può sembrare eccessiva o può capitare che in alternativa al volo diretto lowcost proponiamo un volo di linea con scalo e questo può sembrare disagevole ad un primo sguardo.
Le nostre considerazioni sono dettate dall’esperienza sul campo.
I criteri per la scelta del volo infatti devono rispettare il più possibile queste regole:
- Deve essere una compagnia aerea sana e non a rischio fallimento o con problemi interni.
- Il bagaglio a mano deve essere trattato nel modo giusto evitando il rischio di vederlo imbarcare in stiva. Sarebbe un vero disastro!
- Le dimensioni e il peso del bagaglio a mano devono soddisfare le abitudini di un fotografo con zaino fotografico.
- La durata degli scali deve essere sufficiente per il cambio volo e/o controllo immigrazione tenendo anche presente l’efficienza degli aeroporti dove si effettuerà il cambio.
I voli sono studiati e scelti per fare in modo che tutti i partecipanti abbiano lo stesso orario di arrivo, spesso l’ultimo volo è condiviso da tutti i partecipanti anche se l’aeroporto di partenza non è il medesimo.
In caso di modifiche di orario o cancellazione del volo prima della partenza saremo noi ad occuparci di tutto cercando, compatibilmente da quanto imposto dalla compagnia aerea, di rispettare le sessioni fotografiche, le date e gli orari del tour fotografico.
Se i problemi di ritardo saranno dovuti a mal tempo, scioperi o altro il giorno della partenza sarà la compagnia aerea ad offrire supporto gratuitamente ai viaggiatori. Da parte nostra verranno apportate modifiche al tour aspettando i partecipanti sul luogo di incontro. In questo modo nessuno sarà lasciato in balia degli eventi e il cliente avrà il massimo supporto.
Dopo aver effettuato la prenotazione e versato il primo acconto, verrai contattato per la scelta dell’assicurazione più adatta alle tue esigenze. L’assicurazione annullamento proteggerà le quote versate nel caso tu non possa più partecipare al viaggio per casi imprevisti.
Questo vuol dire che nel caso tu non possa partire per dei problemi di salute, ad esempio, non potrai ricevere il rimborso integrale di quanto versato.
Consigliamo a tutti di stipulare una polizza, i prezzi solitamente sono più che giustificati e per tutte le tasche.
La selezione sarà disponibile al cliente quando il viaggio sarà confermato, riceverà una email in tempo utile per la selezione e la scelta della polizza opzionale.
Potrai usufruire dell’assicurazione annullamento da quando sorge l’imprevisto e sino al giorno stesso della partenza.
Le motivazioni possono variare da polizza a polizza ma generalmente queste elencate sono le casistiche principali:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate;
- danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.
Quanto elencato qui sopra è a titolo puramente indicativo e raccomandiamo la lettura del fascicolo informativo della polizza che si sta acquistando.
Ogni polizza infatti è differente e alcune hanno molte più coperture rispetto a quanto elencato qui.
Ricordiamo che il nostro personale è sempre disponibile per eventuali chiarimenti e per il supporto nell’eventuale apertura del sinistro.
Attenzione: L’apertura del sinistro è possibile solamente se la quota del viaggio è stata pagata interamente (quota del viaggio saldata).
Ci sono polizze con franchigia al 20%, altre con il 15% ed alcune al 10%.
Ma che cosa vuol dire?
Se si dovesse richiedere il risarcimento del viaggio con l’apertura del sinistro l’assicurazione potrà trattenere una quota. Questa avrà un importo proporzionale alla quota del viaggio ed è chiamata franchigia.
Se hai pagato il viaggio 2000€, ad esempio, e la tua polizza prevede il 20% di franchigia il rimborso sarà di 1600€.
Per questo motivo offriamo delle polizze che in caso di risarcimento hanno la franchigia più bassa. In questo modo si potrà limitare tantissimo la perdita nel caso dovessi annullare il viaggio per giusta causa.
Se l’argomento ti risulta complicato da comprendere non esitare a contattarci e cercheremo di trovare l’assicurazione più adatta alle tue esigenze.
Nel pacchetto viaggio sono inclusi i pernotti considerando il tuo posto letto in una stanza condivisa con un altro partecipante del gruppo. Salvo diverse indicazioni le stanze avranno letti singoli.
E’ importante sapere che non è assicurato che la stanza sia condivisa con partecipanti dello stesso sesso. Per maggiori informazioni ti consigliamo di contattarci.
In fase di iscrizione puoi richiedere il prezzo e la disponibilità della camera singola, noi faremo il possibile per assecondare la tua richiesta.
Va detto che non sempre la camera singola è possibile, dipende dalle strutture e molto spesso anche dal costo. Le strutture ricettive utilizzate infatti sono di ottima categoria e questo si riflette sul costo della camera singola.
L’elenco delle strutture ricettive ti verranno fornite solo dopo l’iscrizione del viaggio. E’ possibile che vengano effettuate modifiche al programma o che ci siano cambi di hotel anche il giorno stesso ma sempre rispettando la classe e le valutazioni della struttura originaria.
Certamente, siamo a completa disposizione per aiutarti nella richiesta del visto e per risolvere problematiche di mancata autorizzazione con appuntamento al consolato. Il servizio solitamente non è incluso nel costo del viaggio e quindi avrà un costo supplementare. Per maggiori informazioni sui costi e le tempistiche contattaci via email.
I documenti che ti serviranno per la partenza saranno disponibili nel tuo account generalmente 30gg prima della partenza o comunque in tempo utile per poter effettuare il check-in.
No, i fotografi che noi chiamiamo docenti sono intesi come partecipanti e non come accompagnatori. Loro metteranno a disposizione la loro conoscenza del luogo per riuscire a raggiungere le migliori postazioni di scatto.
Offriranno a tutti le loro conoscenze fotografiche e ti insegneranno a fare le foto migliori svelandoti molti trucchi del mestiere.
Sono persone in cui riponiamo grandissima fiducia e che negli anni si sono dimostrati capaci e grandi professionisti.
Riconosciuti a livello internazionale, alcuni docenti della Nikon School, alcuni fotografi Canon e Sony e tutti con un enorme bagaglio di esperienza del luogo.
Contattaci tramite il form che trovi sulla pagina del viaggio oppure scrivendoci una email, ti metteremo in contatto con il tutor che potrà rispondere a tutte le tue domande.
Nel caso tu non possa più partecipare al viaggio è possibile sostituire il nome del partecipante con una penale di 50€ e con l’addebito della nuova prenotazione aerea (quotata al momento della richiesta) a nome del nuovo iscritto. Il resto della quota del viaggio si potrà cedere al parente o all’amico.
Nel caso di ulteriori prenotazioni nominative, come crociere, biglietti di treni o visite guidate il nostro Staff ti comunicherà il totale delle penali.
Siamo nel settore dei viaggi fotografici da molti anni e conosciamo molto bene le esigenze dei fotografi. I nostri tutor hanno maturato esperienza e conoscono benissimo i luoghi di destinazione. Niente è lasciato al caso.
Le strutture ricettive che proponiamo sono studiate e collaudate per raggiungere i luoghi di scatto nel minor tempo possibile.
I mezzi di trasporto sono adeguati al viaggio, quindi sufficientemente capienti e attrezzati per le strade che si andranno a percorrere (4wd, dotazioni invernali, attrezzature offroad)
Siamo un Tour Operator legalmente registrato, con tutte le abilitazioni e assicurazioni necessarie a svolgere questo lavoro e non una semplice associazione o abusivo.
Sembra inopportuno farti notare anche questo aspetto ma purtroppo ci capita sempre più spesso di vedere nel web “organizzatori di viaggi” che non hanno l’abilitazione a vendere un prodotto di questo tipo, soprattutto non offrendo nessuna tutela al consumatore. Finché nulla accade, probabilmente hai risparmiato qualche euro ma se così non fosse si rischia di perdere tutto il costo del viaggio non sapendo più come fare a recuperare la cifra spesa.
Stai attento alle scelte che fai e informati prima di pagare. Se l’agenzia o l’organizzatore NON sono in possesso di un’assicurazione sulla responsabilità civile e sul risarcimento al consumatore in caso di fallimento come la legge europea impone, beh, non credo si debba aggiungere altro.
informative
Maggiori informazioni sui diritti di chi viaggia, le nostre condizioni e cos'è il fondo garanzia
Il Fondo di Garanzia è stato istituito per coprire le insolvenze da parte del venditore ed organizzatore del pacchetto turistico a causa di fallimento.
Questo cosa vuol dire?
Una volta comprato il pacchetto viaggio se il Tour Operator, oppure l’ Agenzia, dovesse fallire il fondo interverrebbe provvedendo al rimborso del prezzo versato.
L’agenzia dovrà anche pensare al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi al estero, nonché a fornire immediata disponibilità in caso di rientro forzati di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Con l’inizio del mese di luglio 2016 il fondo nazionale di garanzia per i viaggi organizzati è stato definitivamente abolito. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge europea 2014 (legge n. 115/2015) in vigore dal 18 agosto ha modificato radicalmente il codice del turismo relativamente alle tutele per viaggiatori coinvolti loro malgrado nel dissesto economico dei tour operator o agenzie di viaggio presso le quali abbiano acquistato un pacchetto vacanze.
Secondo la nuova disciplina, il precedente fondo dovrà essere sostituito con polizze assicurative o garanzie bancarie che, in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, garantiscano al viaggiatore il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto di viaggio e il rientro immediato del turista.
Ad oggi la situazione per i diversi tour operator ed agenzie è molto variegata. Qualcuno, perlopiù attraverso le principali associazioni di categoria, ha annunciato l’avvio di una dotazione ad hoc attraverso una copertura assicurativa, altri non sono ancora in grado di farlo.
I consumatori quindi, al momento di effettuare una prenotazione, devono sincerarsi della effettiva copertura di cui potranno usufruire e preferire le aziende in grado di tutelarli maggiormente.
Ovviamente la confusione è tanta e non si sa come verranno fatti e se verranno fatti i giusti controlli, quindi molti consumatori si ritroveranno a comprare prodotti da organizzatori ed agenzie senza un minimo di copertura.
Vi sentireste sicuri a mandare i vostri soldi a chi il giorno dopo potrebbe non farsi più trovare?
State attenti e usufruite dei servizi offerti da soli professionisti che hanno una copertura come descritta sopra!!
Punto Viaggio Snc, dal 01 Luglio 2016 offre una totale garanzia ai suoi clienti sia per i prodotti da lei organizzati sia per i prodotti venduti.
La compagnia assicurativa ha avviato approfondite indagini per valutare la salute della nostra azienda. Questa polizza non solo tutela i nostri clienti ma dimostra che siamo un’azienda sana e in attivo.
PREMESSA
Il Contratto di Compravendita di Pacchetti Turistici tra Puntoviaggio ed il Cliente è regolato dal d.lgs 79 del 2011 – Codice del Turismo, dal d.lgs 206 del 2005 – Codice del Consumo e dalle seguenti Condizioni Generali di Contratto.
1) SOGGETTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.
Ai sensi dell’art. 33 del Codice del Turismo a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.
2) OGGETTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.
Ai sensi dell’Art. 34 del Codice del Turismo 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio;c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,parte significativa del pacchetto turistico.2.
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae Puntoviaggio o il venditore agli obblighi previsti nel Codice del Turismo.
3) FORMA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.
Ai sensi dell’Art. 35 del Codice del Turismo , il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà effettuata tramite email, compilando ogni sua parte come da indicazioni dell’agenzia e sottoscritta dal Cliente. L’accettazione delle iscrizioni al viaggio da parte di Puntoviaggio è subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata solo nel momento in cui l’organizzatore invierà la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, direttamente al Cliente ovvero all’agenzia di viaggi venditrice o dall’organizzatore del viaggio fotografico. Ai sensi dell’art. 38 del Codice del Turismo, le indicazioni del pacchetto turistico ivi comprese le informazioni ed i materiali illustrativi sono contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, su supporto elettronico o per via telematica ovvero, laddove questi non contenessero dette indicazioni, le stesse saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del Turismo in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. Le prenotazioni effettuate in nome e per conto di soggetti minori di diciotto anni dovranno obbligatoriamente essere sottoscritte da parte di uno dei genitori o da colui/ei il/la quale eserciti, a qualunque titolo, la potestà e/o, nell’eventualità, dall’accompagnatore.
5) RICHIESTA IMPEGNATIVA
Può accadere che l’organizzatore accetti la proposta di stipulazione del contratto all’esclusiva condizione che essa sia impegnativa. In altre parole la prenotazione già al momento in cui viene sottoscritta è vincolante ed irrevocabile per il cliente, indipendentemente dal riscontro in merito alla detta proposta da parte dell’organizzatore del viaggio. Conseguentemente qualora il Cliente non voglia onorare la prenotazione (proposta irrevocabile), sarà esposto agli oneri previsti in caso di mancata esecuzione del contratto già concluso (vedi art. 13).
6) DIRITTI DI PRENOTAZIONE
Includono i costi fissi di gestione pratica, il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7, la spedizione dei documenti, le riemissioni di biglietteria aerea e le indicazioni per i visti. Le quote, a persona, sono da applicare come segue: per prenotazioni di solo soggiorno, soggiorno + viaggio, solo volo minimo 7 notti: bambini 2/12 anni € 20, adulti € 30; fino a 3 notti: bambini 2/12 anni €10, adulti € 15. Per i viaggi di gruppo fotografici l’iscrizione è di 50€. I diritti di prenotazione per patto espresso non potranno essere rimborsati in alcun caso.
7) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o al programma fuori catalogo ed agli eventuali argomenti degli stessi cataloghi o programmi fuori cataloghi successivamente intervenuti.
Il prezzo è basato su un minimo di partecipanti come da specifica indicazione riportata su ogni singolo programma.
8) PAGAMENTI
All’atto della richiesta impegnativa di iscrizione dovrà essere versato un acconto come indicato sul programma del viaggio. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre la data indicata nel catalogo o nel programma fuori catalogo. Nel caso di contratti stipulati a meno di 30 giorni dalla partenza, il pagamento del saldo dovrà essere eseguito contestualmente alla conclusione del contratto. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle scadenze stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto: sempre che l’Agenzia intermediaria e/o Puntoviaggio intendano avvalersene.
9) REVISIONE DEL PREZZO
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 40 del Codice del Turismo, il prezzo potrà essere variato fino a venti giorni prima della partenza, con comunicazione da inviarsi al Cliente e/o all’Agenzia di Viaggi a mezzo fax, a mezzo e-mail, ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R. Resta ben chiaro che la revisione del prezzo è ammessa solo a seguito di comprovate variazioni di: I) costi di trasporto, incluso il carburante; II) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; III) tassi di cambio applicati. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti. Le variazioni verranno applicate attraverso un aumento del Prezzo del Pacchetto Turistico in una misura percentuale che rappresenti il preciso valore economico delle variazioni intervenute. Le variazioni di prezzo per le ragioni di cui ai precedenti nn. I), II) e III) che siano state comunicate entro il termine di venti giorni dalla partenza e che comportino un aumento inferiore o pari al 10% del prezzo originariamente fissato, non daranno alcuna possibilità di recesso in favore del Cliente. Nel caso di variazioni di prezzo per le ragioni di cui ai precedenti, nn. I), II) ed III) che siano state comunicate entro il termine di venti giorni e che determinino un aumento del Prezzo del Pacchetto Turistico nella misura superiore al 10%, il Cliente, direttamente e/o tramite l’Agenzia di Viaggi, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione avrà facoltà di: (I) accettare la variazione o (II) recedere dal contratto di viaggio dandone immediata comunicazione scritta all’Agenzia di Viaggi, ovvero direttamente a Puntoviaggio. Nel caso in cui il termine di due giorni lavorativi dalla comunicazione di aumento del prezzo nella misura superiore al 10% spiri senza alcuna comunicazione da parte del Cliente, la modifica si intenderà definitivamente accettata. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 42 co. 2 del Codice del Turismo, quando il Cliente recede dal Contratto nei casi previsti nel presente Articolo ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno che la revisione del Prezzo in misura superiore al 10% non accettata e posta a base dell’esercizio del recesso sia stata determinata da causa di forza maggiore. a) Riduzioni di prezzo e offerte promozionali indicate in catalogo non sono cumulabili tra loro, salvo ove diversamente indicato, né con altre offerte presenti sul mercato. Si precisa, inoltre, che le offerte sono sempre a posti limitati, non hanno valore retroattivo e pertanto non sono applicabili su prenotazione concluse precedentemente alla data d’uscita delle stesse.
10) MODIFICAZIONI DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo, prima della partenza, Puntoviaggio o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, dà immediato avviso in forma scritta al Cliente, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica, il Cliente può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto ad usufruire (I) di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o (II) di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure (III) gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il Cliente comunica la propria scelta a Puntoviaggio o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione contenente la proposta di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da Puntoviaggio s’intenderà definitivamente accettata. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 42 co. 2 del Codice del Turismo quando il Cliente recede dal Contratto nei casi previsti nel presente Articolo ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno che la modifica non accettata e posta a base dell’esercizio del recesso sia stata determinata da causa di forza maggiore.
11) CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, Puntoviaggio comunichi per iscritto la cancellazione del Pacchetto Turistico per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Cliente, questi ha diritto ad usufruire (I) di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o (II) di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure (III) gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il Cliente potrà esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo e/o nel programma fuori catalogo, oppure da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al Pacchetto Turistico acquistato. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 42 co. 2 del Codice del Turismo quando il Pacchetto Turistico viene cancellato per cause diverse da forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (sempre che tale ultimo annullamento sia stato comunicato per iscritto entro il termine di venti giorni prima della partenza), oltre ai diritti di cui ai nn. (I), (II) e (III) del presente Articolo, il Cliente ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto.
12) RECESSO DEL CLIENTE SENZA APPLICAZIONI DI PENALE.
Il Cliente può recedere – dandone comunicazione scritta a pena di decadenza entro due giorni lavorativi (ma vd. meglio infra) – dal Contratto, senza pagare penali, nel caso di (I) aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%, oppure (II) in caso di modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta da Puntoviaggio dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Cliente. In tali casi, il Cliente ha alternativamente diritto: (I) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, fra quelli proposti da Puntoviaggio, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; (II) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione sarà effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il Cliente dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica oppure di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da Puntoviaggio s’intenderà definitivamente accettata. Ai sensi dell’Art. 42 co. 2 del Codice del Turismo, quando il Cliente recede dal Contratto nei casi previsti nel presente Articolo, oltre al diritto (I) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, fra quelli proposti da Puntoviaggio, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo ed (II) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta, egli ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno che quest’ultima sia stata determinata da causa di forza maggiore.
13) RINUNZIA AL PACCHETTO TURISTICO: PENALE
Al Cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al precedente Art. 12 sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’Art 8 – oltre all’intera quota d’iscrizione o gestione pratica (che non sarà rimborsabile), la penale nella seguente misura:
- a) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale (escluso quanto elencato al punto c) o speciale (escluso quanto elencato al punto b) e/o servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) e/o soggiorni in formula residence o alberghiera e/o viaggi di gruppo fotografici:
PENALE ANNULLAMENTO INDICATA SULLA PRATICA DEL VIAGGIO
- b) Voli speciali noleggiati o voli di linea a tariffa speciale IT (escluso tasse APT):
saranno addebitate le percentuali previste al punto a) per la parte relativa al soggiorno e le seguenti percentuali relative al trasporto così come applicate dagli stessi fornitori:
* 10% della quota volo fino a 30 giorni prima della partenza;
* 50% della quota volo fino a 15 giorni prima della partenza;
* 100% della quota da 14 al giorno stesso della partenza;
- c) Biglietteria voli
* 100% di penale già alla conferma della prenotazione;
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e il giorno d’inizio viaggio.
14) CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE
Qualora il Cliente sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il Cliente dopo averne informato l’organizzatore del viaggio o l’intermediario dello stesso (agenzia) a mezzo lettera raccomandata a.r., o in casi d’urgenza con telegramma o telex, che dovranno pervenire entro e non oltre 4 gg lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario: nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza. Il sostituto deve soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 39 Codice del Turismo) ed in particolare i requisiti relativi alla validità del passaporto, dei visti eventualmente richiesti e delle certificazioni sanitarie. Il soggetto subentrante è tenuto a rimborsare all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute dallo stesso per provvedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata in un momento anteriore alla cessione stessa. Il Cliente cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per le spese supplementari, nonché penali, derivanti dalla cessione. In relazione ad alcune tipologie di servizi, si potrà verificare che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di quattro giorni prima della partenza. Puntoviaggio non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata da Puntoviaggio alle parti interessate prima della partenza.
15) MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE PRIMA DELLA PARTENZA
Per ogni variazione su una prenotazione già confermata, se non aggravata da penali, verrà addebitata una spesa di variazione pratica da € 25 a € 50.
16) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Puntoviaggio, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Cliente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta da Puntoviaggio venga rifiutata dal Cliente per serie e giustificate ragioni, Puntoviaggio fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
17) OBBLIGHI DEI CLIENTI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini residenti al di fuori dell’Unione Europea reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. Nessuna responsabilità potrà essere mai addebitata a Puntoviaggio per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente per l’impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali di espatrio (come, ad esempio, passaporto, visto consolare, certificato sanitario, vaccinazione, documenti auto e motoveicoli non conformi, ecc.). In considerazione della particolarità dei prodotti e servizi venduti da Puntoviaggio, i Clienti che si iscrivono ai viaggi si impegnano ad informarsi preventivamente presso gli organi competenti quali, ad esempio Ministero degli Esteri (Unità di crisi), Automobile Club, Associazioni Nazionali e Regionali degli Agenti di Viaggio, Associazioni di tutela dei Consumatori, sito internet www.viaggiaresicuri.it allo scopo di valutare preventivamente rischi, tutele e precauzioni per i paesi previsti nel programma di viaggio e decidere individualmente e liberamente la partecipazione al viaggio stesso. I Clienti inoltre prendono atto che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare e diffondersi e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse fonti ufficiali di informazione queste non possono farsi garanti della assoluta correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni non possono e non vogliono sostituirsi alla decisione individuale di effettuare o meno il viaggio. Pertanto Puntoviaggio non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni e pregiudizi che dovessero insorgere in corso di viaggio a causa della insorgenza o della evoluzione di situazioni di pericolo nei paesi visitati. Il Cliente dovrà inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro da Puntoviaggio, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto o al servizio turistico. I Clienti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che Puntoviaggio dovesse subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il Cliente è tenuto a fornire a Puntoviaggio tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso Puntoviaggio del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Cliente comunicherà altresì per iscritto a Puntoviaggio, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il Cliente, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, è tenuto ad informare Puntoviaggio di eventuali proprie esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, inabilità, malattie croniche, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati che Puntoviaggio cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai costituire un’obbligazione contrattuale. I Clienti dovranno essere muniti di passaporto individuale, o di altro documento, valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I viaggi che si svolgono in gruppo, prevedono un Accompagnatore/i e/o un Coordinatore/i incaricato dall’Organizzatore. I Clienti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’Organizzatore e/o dall’Accompagnatore/i e/o dal Coordinatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. Per motivi di sicurezza, ai Clienti non è permesso allontanarsi dal gruppo o dagli itinerari previsti e consentiti. Chi, per qualsiasi motivo deciderà di allontanarsi o abbandonare il gruppo, lo farà a suo rischio e pericolo rinunciando volontariamente, con tale azione, all’assistenza ed ai servizi previsti e compresi, e nulla potrà pretendere dall’Organizzatore, dall’Accompagnatore/i e/o dal Coordinatore/i e/o dai fornitori di servizi, esentando l’accompagnatore/i e/o il Coordinatore/i anche dall’obbligo di assistenza e di quanto specificato e previsto nei successivi art.19 e art.20. I Clienti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra-esaminate obbligazioni. Il Cliente è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Cliente comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il Cliente si impegna a rispettare le regole del gruppo comunicate, anche verbalmente, dall’Accompagnatore/i e/o dal Coordinatore, regole che si fondano sulla sicurezza e sulla solidarietà tra i Clienti, ed a prestare soccorso ed aiuto agli altri Clienti in difficoltà. Data la natura dei viaggi proposti, in base alle condizioni meteorologiche, alle tempistiche di viaggio, alle necessità o all’esperienza dei Clienti, o per motivi di sicurezza comune, l’Accompagnatore/i e/o il Coordinatore/i, pur tenendo conto della migliore soluzione possibile, ad insindacabile giudizio potrà decidere in loco per strategie, itinerari e/o sistemazioni diverse, ovvero variazioni al programma previsto, che il Cliente si impegna ad accettare e rispettare.
18) MEZZI PROPRI O NOLEGGIATI
Ogni Cliente è direttamente responsabile dei danni al mezzo che guida e dei danni che questo può arrecare a sé stesso, agli altri ed a terzi, e dichiara di ben conoscere ed accettare l’obbligo di stipulare, anche qualora utilizzi mezzi di trasporto non di proprietà o noleggiati, le polizze di assicurazione CDW (collision damage waiver, ovvero la limitazione di responsabilità per danni al veicolo) e PAI (Assicurazione contro gli infortuni personali che copre il conducente) per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale dei predetti mezzi, anche nei casi in cui l’assicurazione per rischi R.C. non fosse obbligatoria per leggi vigenti nel/nei paese/i dove si svolgerà l’evento o dovunque si recherà con il veicolo da lui condotto.
19) ASSISTENZA MEZZI (ove previsto)
Un veicolo di Assistenza messo a disposizione da Puntoviaggio normalmente funge da veicolo base e di assistenza generale nei viaggi/pacchetti turistici dove indicato nel programma di viaggio.
Nel caso di eventuali guasti a veicoli di ogni singolo Cliente si utilizza il seguente criterio:
- a) si cercherà di porre rimedio al guasto con mezzi e soluzioni nostre, compatibilmente alle attrezzature e agli eventuali ricambi a disposizione;
- b) se il guasto non sarà da noi riparabile e sarà in zone non raggiungibili da meccanici o mezzi di soccorso verrà trainato dal Gruppo fino a un meccanico o in un luogo raggiungibile da mezzi di soccorso e da qui, a carico del singolo Cliente, proseguirà fino al Porto o da un meccanico;
- c) se il guasto sarà riparabile in poche ore, si riparerà il mezzo e si proseguirà;
- d) se la riparazione sarà più lunga, ma possibile, ci si ricongiungerà col gruppo in altro punto del percorso;
- e) se la riparazione e/o il ricongiungimento non fosse possibile si programmerà il traino del veicolo con mezzi di soccorso, sempre a carico del singolo Cliente, fino al porto di imbarco per l’Italia e l’equipaggio deciderà se proseguire il viaggio a bordo di altri mezzi (se c’e’ posto) o se seguire il proprio mezzo. Nel caso si rendesse necessario noleggiare in loco un veicolo per il trasporto dei Clienti fino al porto di imbarco detto costo sarà a carico del singolo cliente;
- f) comunque sia non abbandoneremo nessuno se non in condizioni di totale sicurezza, ma nel contempo non fermeremo l’intero viaggio per un veicolo;
Ricordiamo che qualsiasi iniziativa di traino o intervento meccanico fatta da ogni eventuale Cliente è di propria esclusiva responsabilità e nessuna pretesa può essere fatta nei confronti di Puntoviaggio.
20) RESPONSABILITÀ’ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Cliente se causati dell’inadempienza totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che dai terzi fornitori dei servizi, a meno che l’evento non sia causato dal Cliente stesso o da altri Clienti (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, forza maggiore, ovvero circostanze che lo stesso organizzatore non poteva ragionevolmente prevedere secondo la normale diligenza professionale. In caso di impossibilità del Cliente a rispettare il programma o l’itinerario previsto per malessere o infortunio alle persone, furto, perdita di documenti, incidente, guasto o danni alle cose, al veicolo, che siano di proprietà del Cliente, in prestito o noleggiati, tutti i costi conseguenti o occorrenti per fornire l’assistenza necessaria, anche qualora richiedano l’intervento di terzi, saranno totalmente a carico del Cliente, compresi gli eventuali ulteriori soggiorni diversi o aggiuntivi, noleggi e nuovi vettori. L’organizzatore e/o l’accompagnatore daranno assistenza al cliente in caso di infortunio e/o malattia per attivare le procedure di intervento sanitario degli enti preposti. Se si valuterà che il Cliente non è idoneo a proseguire il viaggio l’accompagnatore e il gruppo continueranno gli spostamenti come da programma. Comunque, l’Organizzatore e/o l’Accompagnatore/i e/o il Coordinatore/i non possono essere ritenuti responsabili nei confronti del Cliente che, per qualsiasi motivo, necessità o ragione occorrente, non si presenta, si allontana o abbandona il gruppo.
21) RITARDI NEL GIORNO DELLA PARTENZA E DEL RITORNO
Nel caso in cui nelle ore immediatamente precedenti il termine fissato per la partenza o il ritorno intervengano cause che costringono l’organizzatore a modifiche operative, siano essere cause di forza maggiore, organizzative e/o dipendenti dalle compagnie aeree o navali, Puntoviaggio si adopererà per minimizzare gli inconvenienti per il Cliente e per il gruppo di partecipanti. A riguardo trova applicazione il regolamento CEE n. 295 del 4.2.91. E’ a discrezione dell’accompagnatore e/o di Puntoviaggio la valutazione di attendere nel luogo d’appuntamento il Cliente in ritardo oppure se procedere come da programma, in maniera da non costituire disagio ad altri partecipanti (nel caso di viaggio di gruppo). Se il Cliente si presenterà al luogo di appuntamento per l’inizio del viaggio con un ritardo superiore a 2 ore, l’accompagnatore e/o l’organizzatore avranno facoltà di proseguire il viaggio secondo l’itinerario programmato e il Cliente dovrà raggiungere il gruppo a sue spese e, successivamente, richiedere rimborso alla compagnia aerea come da regolamento comunitario n. 261/2004.
22) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. DESCRIZIONI E MATERIALE FOTOGRAFICO PUBBLICATO
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti Autorità del luogo in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità, Puntoviaggio si riserva la facoltà di fornire il nome della struttura che sarà reperibile sul web. Resta ben chiaro che tutto quanto pubblicato, e ciò sia in termini narrativi che in termini di materiale fotografico, è meramente descrittivo dei luoghi, delle strutture e delle prestazioni offerte. Puntoviaggio risponde solo di quanto raffigurato e pubblicato nel suo sito, precisando – in ogni caso – che i luoghi e le strutture raffigurate possono subire delle modificazioni nel corso del tempo, tali da cambiarne la morfologia e le caratteristiche.
23) REGIME DI RESPONSABILITÀ
Quando Puntoviaggio agisce da organizzatore risponde esclusivamente dei danni arrecati al Cliente a causa dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia che vengano effettuate da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento non sia causato dal Cliente stesso o da altri Clienti (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che la stessa Puntoviaggio non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere. Puntoviaggio non potrà essere, inoltre, ritenuta responsabile degli incidenti o dei guasti di qualsiasi genere anche se dovuti all’imprudenza o imperizia dell’accompagnatore o uno o più partecipanti al viaggio. I Clienti viaggiano sotto la responsabilità propria e quella del detentore del veicolo, pertanto l’Organizzatore e/o l’Accompagnatore/i e/o il Coordinatore/i non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni personali e/o materiali occorsi ed occorrenti ai Clienti e alle cose. Quanto sopra vale per tutti gli itinerari, compresi quelli in avventura ed in fuoristrada. In caso di incidente, guasto meccanico, o qualora il veicolo assunto non fosse riparabile in loco o i tempi necessari per la riparazione o il recupero dello stesso ostacolino o impediscano la normale prosecuzione dell’itinerario, l’accompagnatore dovrà decidere se proseguire organizzandosi in altro modo o rinunciare/modificare l’itinerario e/o il programma di viaggio. Le stesse regole si applicano in caso di maltempo o nell’impossibilità di raggiungere località per cause non imputabili all’organizzazione e non prevedibili anticipatamente. Sarà facoltà dell’organizzatore e/o dell’accompagnatore modificare del programma di viaggio ai fini della sicurezza del/dei clienti anche senza preavviso. La stessa regola vale anche in caso di malattia, infortunio, smarrimento o furto di documenti o del danaro, o di quant’altro possa impedire al Cliente di proseguire l’itinerario congiuntamente al gruppo come indicato nel punto 20.
24) RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PERSONA
Il risarcimento dei danni alla persona occorsi al Cliente, a seguito del mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con il Contratto di Viaggio, viene disciplinato dell’Art. 44 del Codice del Turismo, secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell’ordinamento italiano. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
25) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI DA QUELLI ALLA PERSONA
Per patto espresso si dà atto che, come previsto dal disposto dell’Art. 45 del Codice del Turismo, Puntoviaggio potrebbe convenire e concordare per iscritto con il Cliente eventuali limitazioni al risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, occorsi a seguito del mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di viaggio. La limitazione di cui al precedente periodo non sarà comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
26) ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I DANNI DIVERSI
In conformità con il disposto di cui all’Art 46 del Codice del Turismo Puntoviaggio non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali danni alla persona e per danni diversi, occorsi al Cliente a seguito del mancato e/o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con il Contratto di Compravendita di Pacchetto Turistico, quando questi fatti siano ricollegabili: (I) al comportamento del Cliente, o (II) a fatti imprevedibili ed inevitabili addebitabili a terzi, o (III) a fatti riconducibili a eventi fortuiti, o (IV) a fatti riconducibili a cause di forza maggiore, o infine (V) a circostanze che Puntoviaggio, secondo la diligenza professionale, non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere e/o risolvere.
Ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45 del Codice del Turismo
27) ASSISTENZA AL CLIENTE
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge e di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Cliente per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo. Puntoviaggio non sarà in nessun caso responsabile dei danni conseguenti a:
- a) Inosservanza da parte del Cliente di raccomandazioni o avvertenze date dell’agente o della guida in loco
- b) Derivanti da prestazioni di servizi forniti da terzi e non facenti parte del pacchetto turistico
- c) Derivanti da iniziative autonome del Cliente.
28) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Cliente senza ritardo affinché Puntoviaggio, il suo rappresentante locale o l’ accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. L’onere di denunziare senza ritardo ogni mancanza è da intendersi quale onere a carico del Cliente a cooperare affinché Puntoviaggio possa correttamente eseguire le proprie obbligazioni: in caso di mancata tempestiva denunzia potrà intravedersi una responsabilità concorsuale a carico del Cliente stesso.
Il Cliente può altresì sporgere reclamo, ai sensi dell’art. 49 del Codice del Turismo, mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, a Puntoviaggio o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
29) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Le quote di viaggio comprendono speciali polizze assicurative che garantiscono durante il viaggio l’assistenza alla persona, il rimborso di spese mediche per malattia o infortunio, spese di rimpatrio, indennità per infortunio. Inoltre il Cliente contestualmente alla sottoscrizione del contratto di viaggio, potrà richiedere di stipulare ulteriori polizze:
- “Assicurazione annullamento” a tutela di eventuali penali applicate da Puntoviaggio in caso di cancellazione del viaggio;
- “Assicurazione Bagaglio” a tutela di eventuali danneggiamenti o perdita di bagagli durante il viaggio
30) FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un fondo nazionale di garanzia cui il Cliente può rivolgersi ai sensi dell’art. 100 Cod. Cons. in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore per la tutela delle seguenti esigenze:
- a) rimborso del prezzo versato
- b) suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 100 n. 4 Cod. Cons.
31) COMUNICAZIONE SUL TURISMO SESSUALE
Ai sensi dell’ art. 16 della legge 3 Agosto 1998 n. 296, la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
32) FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente il presente contratto le parti riconoscono la competenza territoriale inderogabile del Giudice del Luogo di residenza o di domicilio del consumatore / turista, se ubicati nel territorio italiano.
33) TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 – Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, si rende noto che il trattamento dei dati personali relativi ad ogni Partecipante al Viaggio, sarà utilizzato per finalità di marketing diretto, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e, comunque, in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative in materia. Ai sensi del disposto di cui all’art 4 del D.LGS 196/2003, il trattamento dei dati, effettuato sia con il supporto cartaceo, sia con i mezzi informatici, consisterà nella raccolta, nella registrazione, nell’organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, nell’elaborazione nella modificazione, nella selezione, nell’estrazione nel raffronto, nell’utilizzo nell’interconnessione, nel blocco, nella comunicazione, nella diffusione, nella cancellazione e nella distribuzione dei dati ed anche nell’insieme di due o più di tali operazioni. I dati trasmessi sono necessari per la realizzazione del soggiorno di ogni Partecipante al Viaggio, per rendere operativa la copertura assicurativa per l’invio al domicilio dei Partecipanti al Viaggio del materiale relativo ai programmi ed alle iniziative. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio da parte di Puntoviaggio di materiale informativo e pubblicitario, che potranno essere effettuati anche rivolgendosi a soggetti terzi, partner di Puntoviaggio. Si precisa, infine, che ad ogni Partecipante al Viaggio saranno garantiti gratuitamente i diritti di cui all’articolo 7 del D.LGS 196/2003 ed in particolare l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati o la cancellazione degli stessi, inviando la relativa richiesta a luca@puntoviaggio.com.
REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 febbraio 2004
che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento
(CEE) n. 295/91
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle Regioni,
deliberando secondo della procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 1o dicembre 2003,
considerando quanto segue:
(1) L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.
(3) Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea(4), abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l’imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati.
(4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell’ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.
(5) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti “tutto compreso”.
(6) La protezione accordata ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dovrebbe essere estesa ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato in uno Stato membro, se il volo è operato da un vettore comunitario.
(7) Per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo che opera o intenda operare un volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio con o senza equipaggio o in qualsiasi altra forma.
(8) Il presente regolamento non dovrebbe limitare il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile.
(9) Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco dovrebbe essere ridotto obbligando i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici, invece di negare l’imbarco ai passeggeri, e accordando una piena compensazione pecuniaria ai passeggeri a cui viene in conclusione negato l’imbarco.
(10) I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.
(11) Occorrerebbe che anche i passeggeri che dietro richiesta rinunciano volontariamente alla prenotazione avessero la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti, in quanto sono confrontati a difficoltà analoghe a quelle dei passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco.
(12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell’ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
(13) I passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.
(14) Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
(15) Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.
(16) In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del volo il presente regolamento non dovrebbe applicarsi.
(17) I passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza e dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.
(18) L’assistenza ai passeggeri in attesa di una soluzione alternativa o di un volo ritardato dovrebbe essere limitata o rifiutata se la prestazione dell’assistenza causa un ulteriore ritardo.
(19) I vettori aerei operativi dovrebbero tener conto delle speciali esigenze delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
(20) Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
(21) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(22) Gli Stati membri dovrebbero assicurare e controllare che i loro vettori aerei rispettino il presente regolamento nonché designare un organismo appropriato per l’espletamento di tali compiti. Il controllo non dovrebbe pregiudicare il diritto per i passeggeri e i vettori aerei di chiedere un legittimo risarcimento nelle competenti sedi giurisdizionali secondo le procedure del diritto nazionale.
(23) La Commissione dovrebbe analizzare l’applicazione del presente regolamento e valutare in particolare l’opportunità di estenderne l’ambito d’applicazione a tutti i passeggeri aventi un contratto con un operatore turistico o un vettore comunitario in partenza da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro.
(24) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull’utilizzo dell’aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
(25) Il regolamento (CEE) n. 295/91 dovrebbe di conseguenza essere abrogato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:
a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;
b) cancellazione del volo;
c) ritardo del volo.
2. Resta inteso che l’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.
3. L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.
Articolo 2
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) “vettore aereo”: un’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;
b) “vettore aereo operativo”: un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
c) “vettore comunitario”: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei(5);
d) “operatore turistico”: un organizzatore, ad esclusione di un vettore aereo, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”;
e) “servizio tutto compreso”: i servizi definiti all’articolo 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE(6);
f) “biglietto”: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
g) “prenotazione”: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico;
h) “destinazione finale”: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell’ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l’orario di arrivo originariamente previsto;
i) “persona con mobilità ridotta”: un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui condizione richieda un’attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri;
j) “negato imbarco”: il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;
k) “volontario”: una persona che si è presentata all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di benefici;
l) “cancellazione del volo”: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:
a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’articolo 5, si presentino all’accettazione:
– secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,
oppure, qualora non sia indicata l’ora,
– al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata; o
b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata.
5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.
6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito “tutto compreso” è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.
Articolo 4
Negato imbarco
1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un’assistenza a norma dell’articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo.
2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti.
3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell’articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.
Articolo 5
Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;
b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
Articolo 6
Ritardo
1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
i) l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e
ii) quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza.
Articolo 7
Diritto a compensazione pecuniaria
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.
Articolo 8
Diritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:
a) – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:
– un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o
c) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio “tutto compreso”, ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.
3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.
Articolo 9
Diritto ad assistenza
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
– qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
– qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
3. Nell’applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.
Articolo 10
Sistemazione in classe superiore o inferiore
1. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.
2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni, secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.
a) il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d’oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o
c) il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d’oltremare.
Articolo 11
Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari
1. I vettori aerei operativi danno la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati.
2. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi di qualsiasi durata le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto a ricevere al più presto l’assistenza in norma dell’articolo 9.
Articolo 12
Risarcimenti supplementari
1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.
2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 13
Diritti ad azioni di regresso
Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile.
Articolo 14
Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti
1. Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza”.
2. Se nega l’imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l’organismo nazionale designato di cui all’articolo 16.
3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.
Articolo 15
Irrinunciabilità
1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.
2. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.
Articolo 16
Violazioni
1. Ogni Stato membro designa l’organismo responsabile dell’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l’organismo designato a norma del presente paragrafo.
2. Fatto salvo l’articolo 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.
3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 17
Relazioni
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2007 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento, in particolare per quanto concerne:
– l’incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei voli,
– l’eventuale estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento ai passeggeri che hanno stipulato un contratto con un vettore comunitario o titolari di una prenotazione di volo che fa parte di un circuito “tutto compreso” cui si applica la direttiva 90/314/CEE e che partono da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro, con voli non operati da vettori aerei comunitari,
– l’eventuale revisione degli importi delle compensazioni pecuniarie di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte legislative.
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDowell
(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.
(3) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C 300 E dell’11.12.2003, pag. 556), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.
(4) GU L 36 dell’8.2.1991, pag. 5.
(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(6) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
Dichiarazione della Commissione
La Commissione rammenta che intende promuovere gli impegni volontari o presentare proposte al fine di estendere le misure comunitarie a favore della protezione dei passeggeri a modi di trasporto diversi dai trasporti aerei, segnatamente i trasporti ferroviari e marittimi.
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