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i nostri servizi e domande frequenti

Specializzati in viaggi fotografici di gruppo ma non solo!

Da anni offriamo ai nostri clienti supporto e competenza nella pianificazione di viaggi su misura, garantendo esperienze personalizzate e indimenticabili.

Visti e permessi

Ci occupiamo della preparazione di visti e permessi d’ingresso per la maggior parte dei paesi del mondo.

Biglietteria aerea

Con anni di esperienza alle spalle, troviamo il volo ideale anche per le destinazioni più difficili.

Coperture sanitarie

Collaboriamo con le principali compagnie assicurative specializzate in viaggi, consigliandoti la polizza più adatta e supportandoti in caso di sinistro.

Tour personalizzati

Desideri un viaggio su misura? Un consulente dedicato sarà a tua disposizione per aiutarti a realizzare il tuo viaggio da sogno, curando ogni dettaglio. Che tu voglia esplorare nuove culture, immergerti nella natura o semplicemente rilassarti, noi ci assicureremo che ogni aspetto del tuo viaggio sia perfetto.

Last Minute

Un posto si è liberato in un viaggio di gruppo? Scopri le nostre super offerte dei viaggi già confermati!

Autonoleggio

 Hai bisogno di un’auto a noleggio ma vuoi essere sicuro di tutto? Ti aiutiamo a capire meglio le franchigie e le coperture assicurative, per partire senza pensieri.

FAQ

È semplicissimo! Crea un account in pochi istanti, scegli il viaggio che desideri e segui le istruzioni per completare la prenotazione.
Dovrai pagare un acconto e poi verrai contattato dal nostro team.
• Se il viaggio è “in attesa di conferma”, significa che dobbiamo raggiungere il numero minimo di partecipanti per confermarlo. In questo caso, dovrai attendere qualche tempo prima di ricevere i documenti di viaggio.
• Se il viaggio è “partenza confermata”, ti contatteremo nei giorni successivi per definire voli, assicurazioni e richieste particolari.

Siamo convinti che il desiderio di avventura non abbia età. Tuttavia, per assicurare a tutti un’esperienza di viaggio ottimale, ci impegniamo a formare gruppi omogenei.

Richiediamo i minori di 18 anni di essere accompagnati e non imponiamo un limite di età specifico, ma sulla base della nostra esperienza, consigliamo vivamente di avere un animo avventuroso e una buona dose di energia per godere appieno dei nostri viaggi fotografici. Vogliamo che ogni partecipante possa vivere un’esperienza indimenticabile, e riteniamo che l’entusiasmo e la vitalità siano fondamentali per sfruttare al meglio ogni momento del viaggio.

 

Puoi prenotare il viaggio tramite un acconto ed essere libero di cancellare la tua iscrizione senza alcuna penale fino a quando il viaggio non sarà confermato.
Basta inviare una semplice email e riceverai il rimborso entro 48 ore!
Confermeremo il tour solo quando avremmo raggiunto la quota minima di partecipanti e saremo sicuri di poterlo svolgere in totale sicurezza e tranquillità.
È possibile dilazionare i pagamenti senza alcun rincaro, ma è necessario rispettare le date di pagamento. Puoi scegliere di pagare in un massimo di 6 rate, ma il saldo deve essere completato entro 30 giorni dalla partenza del tour.

In molti casi, possiamo procedere con l’iscrizione al viaggio e l’acquisto della prenotazione aerea anche senza un documento valido.
Tuttavia, dovrai avere un documento valido prima della partenza.
Contattaci per spiegare la tua situazione e troveremo certamente una risposta adatta.

Lo stato del viaggio può essere uno dei seguenti:
• In attesa di conferma
• Partenza confermata

Finché il viaggio è “in attesa di conferma”, puoi cancellare la tua iscrizione senza penali. Una volta che il viaggio sarà confermato, ti invieremo una comunicazione e potrai decidere se confermare o annullare la tua partecipazione.

Quando il tour sarà confermato, verranno applicate le condizioni di penale (puoi trovare le informazioni nella pagina del viaggio). È possibile sottoscrivere un’assicurazione annullamento (opzionale) che coprirà il viaggiatore in caso di recesso per giusta causa.

Per non farti rincorrere in penali, ti manderemo tre email di avviso di conferma del viaggio, e un ulteriore telefona di avviso qualora non avessi visto le email.
Maggiori informazioni sulle polizze assicurative saranno disponibili al momento della conferma del viaggio nella sezione privata del “Mio Account”.

Puoi pagare il viaggio tramite bonifico bancario o con vari altri sistemi di pagamento come carte di credito o debito; è anche possibile pagare con il tuo credito welfare.

Il costo del viaggio può essere frazionato per venire incontro alle tue esigenze, senza costi aggiuntivi. Per le iscrizioni effettuate con largo anticipo, è possibile optare per il pagamento rateale mensile, sempre senza costi aggiuntivi.

Se il viaggio non è ancora stato confermato, puoi cancellare senza costi o penali e l’acconto ti sarà rimborsato al 100% .

Se il viaggio è già stato confermato, la cancellazione potrebbe comportare delle penali. Troverai i dettagli sulle penali nel contratto di viaggio. Se hai stipulato una “Polizza assicurativa annullamento”, l’assicurazione coprirà la penale.

Tutti i viaggi che proponiamo sono coperti da assicurazione sanitaria con massimali adeguati al luogo di destinazione.
Qualora ci fosse qualche problema di salute durante il viaggio le tue spese mediche saranno rimborsate, riceverai assistenza da personale parlante italiano e nei casi più gravi sarà possibile un rimpatrio per affrontare le cure in Italia o essere avvicinato ai parenti. Tenendo conto del costo per le cure nel paese di destinazione o le eventuali mancanze di un’adeguata sanità organizzata le polizze che includiamo potranno avere massimali sino a 30Mln per persona (eccetto per i residenti fuori dal terriorio italiano che il massimale è sempre limitato a 30000 eur).

 

Dopo aver completato la prenotazione e versato il primo acconto, ti contatteremo per aiutarti a scegliere il volo più adatto alle tue esigenze.
Potrai selezionare il tuo aeroporto di partenza preferito e siamo disponibili per personalizzare l’itinerario in base alle tue richieste.
La scelta e la prenotazione del volo avverranno solo quando il viaggio sarà confermato.
In alcuni pacchetti viaggio, il volo è incluso e potrai scegliere da quale aeroporto partire. In alcuni casi, potrebbe essere richiesto un piccolo supplemento di poche decine di euro.
Il nostro team gestirà la prenotazione aerea, inclusi eventuali cambi, cancellazioni e richieste di rimborso.

Sì, puoi scegliere di acquistare il volo in autonomia, ma solo quando il tour p stato confermato.
Tieni presente che il costo del volo acquistato autonomamente non sarà coperto dall’assicurazione annullamento e non sarà rimborsabile in caso di recesso.
In caso di cancellazione o modifica del volo, sarai tu a dover contattare la compagnia aerea e trovare una soluzione, rispettando gli orari di incontro con il gruppo. L’attesa del gruppo non potrà superare le 2 ore, quindi ti consigliamo di arrivare in anticipo.
Se il tuo volo dovesse subire ritardi superiori alle 2 ore rispetto all’orario di appuntamento, tutte le spese aggiuntive per trasferimenti e pernottamenti non previsti saranno a tuo carico. Dovrai raggiungere il gruppo in autonomia per continuare il viaggio.

Nei nostri viaggi di gruppo includiamo spesso la prenotazione e gestione dei voli. La nostra lunga esperienza ci permette di selezionare i voli migliori per garantire il successo del viaggio. Anche se a volte la durata degli scali può sembrare eccessiva o preferiamo un volo di linea con scalo rispetto a un volo diretto low-cost, queste scelte sono basate sulla nostra esperienza.

I nostri criteri per la scelta dei voli sono:

Sicurezza della compagnia aerea: Collaboriamo solo con compagnie aeree affidabili e stabili.
Gestione del bagaglio a mano: Evitiamo compagnie che potrebbero forzare l’imbarco del bagaglio a mano in stiva, evitando disagi per i fotografi.
Compatibilità con il bagaglio fotografico: I voli scelti permettono dimensioni e peso del bagaglio a mano adeguati per uno zaino fotografico.
Durata degli scali: Gli scali sono programmati per permettere cambi volo e controlli immigrazione con sufficiente tempo, considerando l’efficienza degli aeroporti.
Coordinazione degli arrivi: Organizziamo i voli in modo che tutti i partecipanti arrivino allo stesso orario, spesso condividendo l’ultimo volo anche se partono da aeroporti diversi.

In caso di variazioni o cancellazioni dei voli prima della partenza:

Gestione dei cambiamenti: Ci occupiamo noi delle modifiche necessarie, rispettando per quanto possibile il programma del tour.
Assistenza in caso di ritardi: Se i ritardi sono dovuti a maltempo, scioperi o altri problemi, la compagnia aerea offrirà supporto gratuito. Noi modificheremo il tour aspettando i partecipanti sul luogo di incontro, garantendo il massimo supporto e senza lasciare nessuno in difficoltà.

Dopo la prenotazione e il versamento del primo acconto, ti contatteremo per aiutarti a scegliere l’assicurazione più adatta alle tue esigenze. L’assicurazione annullamento ti proteggerà, rimborsandoti le quote versate nel caso tu non possa più partecipare al viaggio a causa di imprevisti.
Ad esempio, se non potrai partire per motivi di salute, la polizza ti permetterà di ricevere un rimborso completo di quanto pagato.
Consigliamo vivamente di stipulare una polizza assicurativa: i prezzi sono generalmente accessibili e giustificati.
Potrai selezionare l’assicurazione quando il viaggio sarà confermato. Riceverai una email in tempo utile per scegliere la polizza opzionale più adatta.

L’assicurazione annullamento può essere utilizzata dal momento in cui si verifica un imprevisto fino al giorno stesso della partenza.
Le motivazioni per annullare il viaggio variano a seconda della polizza, ma generalmente includono:
Decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato, del Compagno di viaggio, del coniuge, dei conviventi, dei parenti stretti (genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, nonni, zii e nipoti fino al terzo grado), dei cognati, dei soci contitolari della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore.
Danni materiali alla casa, allo studio o all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che richiedano la sua presenza.
Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a causa di calamità naturali dichiarate dalle autorità competenti.
Guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di arrivare al luogo di partenza.
Citazione in tribunale o convocazione come giudice popolare dopo la prenotazione.
Furto dei documenti necessari per l’espatrio, quando non sia possibile rifarli in tempo per la partenza.
Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento.
Impossibilità di raggiungere la destinazione per dirottamento causato da atti di pirateria aerea.
Impossibilità di partire a causa della variazione della data di esami scolastici, di abilitazione professionale o di concorsi pubblici.
Smarrimento o furto del proprio animale domestico (cane o gatto regolarmente registrato) o necessità di un intervento chirurgico salvavita per l’animale nei 7 giorni precedenti la partenza.
Questi esempi sono indicativi; raccomandiamo di leggere il fascicolo informativo della polizza acquistata per dettagli specifici. Ogni polizza ha caratteristiche diverse e può offrire coperture aggiuntive rispetto a quelle elencate. Il nostro personale è sempre disponibile per chiarimenti e supporto nell’apertura di un sinistro.
Nota: È possibile aprire un sinistro solo se la quota del viaggio è stata interamente saldata.

 

La franchigia è una percentuale che l’assicurazione trattiene in caso di risarcimento. Ad esempio, alcune polizze hanno una franchigia del 20%, altre del 15% e altre ancora del 10%.
Ma cosa significa esattamente?
Se richiedi un risarcimento per il tuo viaggio, l’assicurazione tratterrà una parte del rimborso, proporzionale alla franchigia prevista dalla tua polizza. Ad esempio, se hai pagato 2000€ per il viaggio e la tua polizza ha una franchigia del 20%, il rimborso sarà di 1600€.
Per questo motivo, offriamo polizze con franchigia più bassa, per ridurre al minimo la perdita in caso di annullamento del viaggio per giusta causa.
Se hai difficoltà a comprendere questo argomento, non esitare a contattarci: siamo qui per aiutarti a trovare l’assicurazione più adatta alle tue esigenze.

Nel pacchetto viaggio è incluso il pernottamento in una stanza condivisa con un altro partecipante del gruppo. Le stanze, salvo diversa indicazione, sono dotate di letti singoli.

Certo, puoi richiedere una camera singola al momento dell’iscrizione. Ti forniremo tutte le informazioni sulla disponibilità e il prezzo, facendo il possibile per soddisfare la tua richiesta.
Tieni presente che la possibilità di ottenere una camera singola dipende dalla struttura ricettiva e, spesso, dai costi associati. Le strutture che utilizziamo sono di alta qualità, il che può influire sul prezzo della camera singola.

Riceverai l’elenco delle strutture ricettive dopo esserti iscritto al viaggio, un paio di settimane prima della partenza. Potrebbero verificarsi modifiche al programma o cambiamenti negli hotel anche il giorno stesso, ma garantiamo che le nuove strutture rispetteranno sempre la classe e le valutazioni di quelle originarie

Assolutamente sì! Siamo pronti a supportarti nella richiesta del visto e a risolvere eventuali problemi con gli appuntamenti al consolato. Tieni presente che questo servizio non è incluso nel costo del viaggio e prevede un costo aggiuntivo. Per ulteriori dettagli su costi e tempistiche, contattaci via email.

 

Recentemente abbiamo ampliato le opzioni di pagamento disponibili sulle nostre piattaforme, e continuiamo a migliorare e aggiornare costantemente questi servizi per offrirti un’esperienza sempre migliore.

Se hai qualche domanda a riguardo scrivici una email a info@puntoviaggio.com

No, i fotografi che partecipano ai nostri tour  non sono accompagnatori turistici. Essi partecipano come esperti e mettono a disposizione la loro conoscenza del luogo per individuare le migliori postazioni fotografiche.
Durante il tour, condivideranno con te le loro competenze fotografiche, insegnandoti a scattare foto eccezionali e rivelandoti preziosi trucchi del mestiere.
Abbiamo grande fiducia in loro: nel corso degli anni, hanno dimostrato di essere professionisti di altissimo livello.
Molti di loro sono riconosciuti a livello internazionale, con alcuni docenti della Nikon School, fotografi Canon e Sony, tutti con un vasto bagaglio di esperienza nei luoghi visitati.

Quando ti sei iscritto al viaggio e quest’ultimo è confermato, scrivici una mail a info@puntoviaggio.com e ti metteremo in contatto con il tutor che risponderà a tutte le tue domande.

Sì, se non puoi più partecipare al viaggio, puoi sostituire il nome del partecipante con una penale di 50€. Inoltre, verrà addebitata la nuova prenotazione aerea al prezzo corrente al momento della richiesta. Il resto della quota del viaggio può essere trasferito al nuovo partecipante.

Per altre prenotazioni nominative, come crociere, biglietti di treni o visite guidate, il nostro staff ti informerà delle eventuali penali.

Scegliere Punto Viaggio significa affidarsi a esperti del settore dei viaggi fotografici. Con anni di esperienza, comprendiamo appieno le esigenze dei fotografi. I nostri tutor, profondi conoscitori delle destinazioni, garantiscono un’esperienza curata nei minimi dettagli.
Le strutture ricettive che selezioniamo permettono di raggiungere i luoghi di scatto in tempi rapidi, ottimizzando ogni momento del viaggio. Utilizziamo mezzi di trasporto adeguati, spaziosi e attrezzati per affrontare qualsiasi tipo di percorso, dalle strade sterrate alle condizioni invernali più impegnative.
Siamo un Tour Operator legalmente registrato, con tutte le abilitazioni e le assicurazioni necessarie. Non siamo una semplice associazione o un’organizzazione abusiva.
Nel web è sempre più frequente trovare “organizzatori di viaggi” senza le qualifiche necessarie, che non offrono alcuna tutela al consumatore. Anche se inizialmente può sembrare di risparmiare, in caso di problemi si rischia di perdere l’intero costo del viaggio senza possibilità di recupero.
Scegli attentamente e informati prima di pagare. Assicurati che l’agenzia o l’organizzatore possiedano l’assicurazione sulla responsabilità civile e sul risarcimento al consumatore, come previsto dalla legge europea.

informative

Maggiori informazioni sui diritti di chi viaggia, le nostre condizioni e cos'è il fondo garanzia

Il Fondo di Garanzia è stato istituito per coprire le insolvenze da parte del venditore ed organizzatore del pacchetto turistico a causa di fallimento.

Questo cosa vuol dire?

Una volta comprato il pacchetto viaggio se il Tour Operator, oppure l’ Agenzia, dovesse fallire il fondo interverrebbe provvedendo al rimborso del prezzo versato.

L’agenzia dovrà anche pensare al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi al estero, nonché a fornire immediata disponibilità in caso di rientro forzati di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Con l’inizio del mese di luglio 2016 il fondo nazionale di garanzia per i viaggi organizzati è stato definitivamente abolito. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge europea 2014 (legge n. 115/2015) in vigore dal 18 agosto ha modificato radicalmente il codice del turismo relativamente alle tutele per viaggiatori coinvolti loro malgrado nel dissesto economico dei tour operator o agenzie di viaggio presso le quali abbiano acquistato un pacchetto vacanze.

Secondo la nuova disciplina, il precedente fondo dovrà essere sostituito con polizze assicurative o garanzie bancarie che, in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, garantiscano al viaggiatore il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto di viaggio e il rientro immediato del turista.

Ad oggi la situazione per i diversi tour operator ed agenzie è molto variegata. Qualcuno, perlopiù attraverso le principali associazioni di categoria, ha annunciato l’avvio di una dotazione ad hoc attraverso una copertura assicurativa, altri non sono ancora in grado di farlo.

I consumatori quindi, al momento di effettuare una prenotazione, devono sincerarsi della effettiva copertura di cui potranno usufruire e preferire le aziende in grado di tutelarli maggiormente.

Ovviamente la confusione è tanta e non si sa come verranno fatti e se verranno fatti i giusti controlli, quindi molti consumatori si ritroveranno a comprare prodotti da organizzatori ed agenzie senza un minimo di copertura.

Vi sentireste sicuri a mandare i vostri soldi a chi il giorno dopo potrebbe non farsi più trovare?

State attenti e usufruite dei servizi offerti da soli professionisti che hanno una copertura come descritta sopra!!

Punto Viaggio Snc, dal 01 Luglio 2016 offre una totale garanzia ai suoi clienti sia per i prodotti da lei organizzati sia per i prodotti venduti.

Si aggiunge:

La compagnia assicurativa ha avviato approfondite indagini per valutare la salute della nostra azienda. Questa polizza non solo tutela i nostri clienti ma dimostra che siamo un’azienda sana e in attivo.

REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 febbraio 2004
che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento
(CEE) n. 295/91

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo della procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 1o dicembre 2003,

considerando quanto segue:

(1) L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.

(3) Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea(4), abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l’imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati.

(4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell’ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.

(5) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti “tutto compreso”.

(6) La protezione accordata ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dovrebbe essere estesa ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato in uno Stato membro, se il volo è operato da un vettore comunitario.

(7) Per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo che opera o intenda operare un volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio con o senza equipaggio o in qualsiasi altra forma.

(8) Il presente regolamento non dovrebbe limitare il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile.

(9) Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco dovrebbe essere ridotto obbligando i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici, invece di negare l’imbarco ai passeggeri, e accordando una piena compensazione pecuniaria ai passeggeri a cui viene in conclusione negato l’imbarco.

(10) I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.

(11) Occorrerebbe che anche i passeggeri che dietro richiesta rinunciano volontariamente alla prenotazione avessero la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti, in quanto sono confrontati a difficoltà analoghe a quelle dei passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco.

(12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell’ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

(13) I passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.

(14) Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.

(15) Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.

(16) In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del volo il presente regolamento non dovrebbe applicarsi.

(17) I passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza e dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.

(18) L’assistenza ai passeggeri in attesa di una soluzione alternativa o di un volo ritardato dovrebbe essere limitata o rifiutata se la prestazione dell’assistenza causa un ulteriore ritardo.

(19) I vettori aerei operativi dovrebbero tener conto delle speciali esigenze delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.

(20) Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

(21) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(22) Gli Stati membri dovrebbero assicurare e controllare che i loro vettori aerei rispettino il presente regolamento nonché designare un organismo appropriato per l’espletamento di tali compiti. Il controllo non dovrebbe pregiudicare il diritto per i passeggeri e i vettori aerei di chiedere un legittimo risarcimento nelle competenti sedi giurisdizionali secondo le procedure del diritto nazionale.

(23) La Commissione dovrebbe analizzare l’applicazione del presente regolamento e valutare in particolare l’opportunità di estenderne l’ambito d’applicazione a tutti i passeggeri aventi un contratto con un operatore turistico o un vettore comunitario in partenza da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro.

(24) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull’utilizzo dell’aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

(25) Il regolamento (CEE) n. 295/91 dovrebbe di conseguenza essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;

b) cancellazione del volo;

c) ritardo del volo.

2. Resta inteso che l’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

3. L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.


Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) “vettore aereo”: un’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;

b) “vettore aereo operativo”: un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;

c) “vettore comunitario”: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei(5);

d) “operatore turistico”: un organizzatore, ad esclusione di un vettore aereo, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”;

e) “servizio tutto compreso”: i servizi definiti all’articolo 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE(6);

f) “biglietto”: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;

g) “prenotazione”: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico;

h) “destinazione finale”: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell’ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l’orario di arrivo originariamente previsto;

i) “persona con mobilità ridotta”: un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui condizione richieda un’attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri;

j) “negato imbarco”: il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;

k) “volontario”: una persona che si è presentata all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di benefici;

l) “cancellazione del volo”: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.


Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’articolo 5, si presentino all’accettazione:

– secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l’ora,

– al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata; o

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.

4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata.

5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.

6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito “tutto compreso” è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.


Articolo 4

Negato imbarco

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un’assistenza a norma dell’articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo.

2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti.

3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell’articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.


Articolo 5

Cancellazione del volo

1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

4. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.


Articolo 6

Ritardo

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e

ii) quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza.


Articolo 7

Diritto a compensazione pecuniaria

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o

c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.


Articolo 8

Diritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

a) – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

– un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o

c) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio “tutto compreso”, ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.


Articolo 9

Diritto ad assistenza

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

b) alla sistemazione in albergo:

– qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o

– qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

3. Nell’applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.


Articolo 10

Sistemazione in classe superiore o inferiore

1. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.

2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni, secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

a) il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b) il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d’oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o

c) il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d’oltremare.


Articolo 11

Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari

1. I vettori aerei operativi danno la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati.

2. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi di qualsiasi durata le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto a ricevere al più presto l’assistenza in norma dell’articolo 9.


Articolo 12

Risarcimenti supplementari

1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.

2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.


Articolo 13

Diritti ad azioni di regresso

Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile.


Articolo 14

Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti

1. Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza”.

2. Se nega l’imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l’organismo nazionale designato di cui all’articolo 16.

3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.


Articolo 15

Irrinunciabilità

1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.

2. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.


Articolo 16

Violazioni

1. Ogni Stato membro designa l’organismo responsabile dell’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l’organismo designato a norma del presente paragrafo.

2. Fatto salvo l’articolo 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.


Articolo 17

Relazioni

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2007 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento, in particolare per quanto concerne:

– l’incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei voli,

– l’eventuale estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento ai passeggeri che hanno stipulato un contratto con un vettore comunitario o titolari di una prenotazione di volo che fa parte di un circuito “tutto compreso” cui si applica la direttiva 90/314/CEE e che partono da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro, con voli non operati da vettori aerei comunitari,

– l’eventuale revisione degli importi delle compensazioni pecuniarie di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte legislative.


Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDowell

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.

(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.

(3) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C 300 E dell’11.12.2003, pag. 556), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.

(4) GU L 36 dell’8.2.1991, pag. 5.

(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(6) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rammenta che intende promuovere gli impegni volontari o presentare proposte al fine di estendere le misure comunitarie a favore della protezione dei passeggeri a modi di trasporto diversi dai trasporti aerei, segnatamente i trasporti ferroviari e marittimi.

INFORMATIVA

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